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A spasso in un altro comune durante il lockdown multato dalla Polizia: mancano le prove

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Annullata la multa se la prefettura produce i documenti a meno di 10 giorni dall’udienza davanti al gdp

Una nuova decisione del Giudice di Pace di Lecce mina il sistema sanzionatorio attuato a seguito dell’emergenza pandemica da “Covid 19” e alle relative restrizioni nelle libertà dei cittadini.

 Il Giudice di Pace di Lecce: la materia oggetto del presente giudizio è controversa in ordine alla possibilità di prevedere e assoggettare a sanzioni amministrative in mancanza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione

In particolare, con la sentenza 3837/2021 depositata lo scorso 20 maggio, un magistrato onorario ha posto l’accento sulla necessità da parte dell’Autorità accertatrice delle sanzioni per coloro che fossero stati sorpresi in giro nonostante le limitazioni di movimento, di provare la regolarità del procedimento di accertamento e ha rilevato che «la materia oggetto del presente giudizio è piuttosto controversa in ordine alla effettiva possibilità di prevedere e assoggettare a sanzioni amministrative in difetto di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione».

Nella fattispecie, un giovane leccese era stato multato da agenti della Polizia di Stato essendo stato trovato fuori dal comune di residenza. I poliziotti non avevano voluto sentire ragioni e successivamente gli era pervenuta notificazione di verbale accertamento cui si era ritualmente difeso presentando apposita memoria difensiva al Prefetto di Lecce che comunque aveva provveduto a non accogliere le doglianze del ragazzo e, quindi, ad emettere ordinanza ingiunzione che veniva puntualmente opposta innanzi al Giudice di Pace di Lecce con l’assistenza dello staff di difensori dello “Sportello dei Diritti”.

Con la sentenza in commento, il magistrato onorario ha rilevato la mancata costituzione del prefetto e l’assenza di mancanza di documentazione in ordine alla regolarità del procedimento e ha motivato che tale prova è tanto più necessaria poiché «la materia oggetto del presente giudizio è piuttosto controversa in ordine alla effettiva possibilità di prevedere e assoggettare a sanzioni amministrative in difetto di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione».

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Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, una decisione significativa che pone il faro sulla necessità di contemperare le indubbie e inevitabili esigenze connesse alle misure di contenimento dei contagi con quelle del rispetto di rigorosi iter procedurali nei procedimenti sanzionatori, in una disciplina emergenziale che pone seri problemi di costituzionalità e, comunque, di scarsa armonia con il complesso di garanzie e libertà del nostro ordinamento.

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