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Polizia di Stato, concorso per 120 posti di Commissario della carriera dei funzionari della PS

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CONCORSO (scad. 2 gennaio 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. (GU n.95 del 03-12-2019).

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IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» e il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»
Visto l’art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri corpi di polizia», che determina nel massimo
la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il
Centro studi di Fermo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto l’art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e, in particolare, l’art. 3, nel quale e’ previsto che l’accesso
alla qualifica di commissario avvenga mediante concorso pubblico per
titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in
particolare, gli articoli 19, 47 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 35, comma 6,
che rinvia all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di Finanza nonche’ disposizioni relative alla Polizia di
Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»,
e successive modificazioni, ai fini dell’individuazione delle
qualita’ morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) »;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita’ fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 25 novembre 2005, recante la «Definizione della classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo, nonche’ di esclusione dall’obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»,
e, in particolare, l’art. 8, e successive modificazioni, concernente
l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di
partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», e, in
particolare, l’art. 73, comma 14, e successive modificazioni, per il
quale il positivo superamento dello stage presso gli uffici
giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita’ di titoli e
di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 18
dicembre 2014, con il quale sono individuate le classi di laurea
specialistica e magistrale idonee per l’accesso al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
lettera ii), n. 5), e successive modificazioni, che prevede tra
l’altro la non applicabilita’, fino al 2026, di alcun limite di eta’;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n.
103, recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina
dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di stato»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il proprio decreto in data odierna recante determinazione
del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessita’ di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di 120 commissari da immettere
nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei
funzionari della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, esclusi quelli
ivi indicati al comma 1, lettere g) e h).
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma precedente, dodici posti
sono riservati al personale della Polizia di Stato appartenente al
ruolo degli ispettori, nonche’ al ruolo direttivo ad esaurimento, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dodici posti al restante
personale della Polizia di Stato, con un’anzianita’ di servizio
effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve
essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

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