Bandi e concorsi

Guardia di Finanza, concorso per reclutamento di 33 allievi finanzieri

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Concorso Guardia di Finanza 10 tenenti ruolo tecnico logistico amministrativo marzo 2021

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (scad. 23 dicembre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre’ allievi finanzieri del contingente ordinario, specializzazione tecnico di soccorso alpino – Anno 2019. (GU n.92 del 22-11-2019).

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IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino – Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile» concernente
l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art.
635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita’ gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita’ per lo svolgimento
dell’accertamento dell’idoneita’ attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all’arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata la necessita’ di accrescere l’efficienza del servizio
di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza selezionando le
migliori risorse nell’ambito di una rinnovata platea di candidati
anche alla luce della rimodulata fisionomia delle prove concorsuali;
Valutata l’opportunita’ di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella preliminare venga ammesso un numero di
concorrenti sufficiente a garantire un’adeguata e rigorosa selezione
nonche’ la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto, nel 2019, un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di trentatre’ allievi finanzieri del
contingente ordinario – specializzazione tecnico di soccorso alpino
(S.A.G.F.).
2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’art. 2, n. 4 sono riservati ai candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneita’ psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneita’ attitudinale;
e) accertamento dell’idoneita’ al servizio di soccorso alpino;
f) valutazione dei titoli.
4. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta’ di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall’Autorita’ di Governo, nonche’ di esigenze attualmente non
valutabili ne’ prevedibili.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

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