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Trasporti, Or.S.A Tpl scrive a Di Maio, Toninelli e Tridico: “Serve riforma dei requisiti di lavori usuranti e gravosi”

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L’organizzazione sindacati autonomi di base (Or.S.A TPL), ha scritto una lettera ai Ministri Di Maio, Toninelli e al presidente dell’INPS Tridico, in merito al ripristino e integrazione della riforma sui requisiti dei lavori usuranti e gravosi:

In riferimento al decreto pensioni 2019 ai lavoratori che svolgono mansione gravose, è stato previsto la
sospensione dell’adeguamento di vita, voluto dalla legge Fornero. Tale stop di 5 mesi interessa sia il
requisito per età previsto per la pensione di vecchiaia che quello per la pensione anticipata.

In pratica, i lavoratori che svolgono mansioni gravose e usuranti, potranno fino al 31 dicembre 2020,
continuare ad uscire dal lavoro e accedere alla pensione anticipata con i seguenti requisiti.

Il blocco dei 5 mesi sarà attuato soltanto per due misure e non a tutte le pensioni, per tutte le altre
l’aumento resta in vigore e così per accedere alla pensione di vecchiaia, saranno necessari 67 anni di età.
Riguardo al personale viaggiante (ex fondo autoferrotranvieri) addetto ai pubblici servizi di trasporto il
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,con l’’articolo 4 del regolamento di armonizzazione ha previsto la sostituzione, dell’articolo 3, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, nelle successive modificazioni, delle parole: “ai
sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” con le seguenti: “al raggiungimento
del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime
generale obbligatorio”.

Si tratta di una variazione molto importante che ha inciso decisamente sull’ aumento dell’età anagrafica per
avere accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.
In tal riguardo il decreto pensione 2019 per i personale viaggiante non ha previsto “nulla” e peggiora le
condizioni a chi intende utilizzare il Dlgs n.503 del30.12. 1992 non prevedendo il blocco dei 5 mesi,
malgrado ciò gli uomini e le donne all’età di 60 anni sono stati sottoposti alla visita medica e siano stati
riconosciuti inidonei al rinnovo del titolo abilitante.

Dal 1° gennaio 2018 alle 11 mansioni gravose già riconosciute se ne sono aggiunte altre 4, quali:
-operai dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca;
-i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
-marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
-operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ai lavori ad alte temperature.
In totale le categorie dei lavoratori gravosi diventano 15 e per ognuno di questi è stata fornita una lista di
mansioni e requisiti specifici.

Ancora una volta il personale “macchinista metropolitano” che conduce locomotori ferroviari, elettrici o
a vapore per il trasporto su rotaia di persone e “il conducente dei tram e filobus” sono esclusi malgrado
svolgono mansioni nel trasporto pubblico locale.
Il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dispone particolari condizioni per l’accesso al pensionamento
anticipato dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti fra i quali sono ricompresi, in
relazione al settore del trasporto pubblico di passeggeri, i dipendenti che svolgono le mansioni di
“conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo” (cfr. art. 1, comma 1, lett. d)).
Con una interpretazione “restrittiva” è stato ritenuto dalle amministrazioni competenti che la norma sopra
richiamata si riferisce ai soli “veicoli su strada” e quindi che riguardi i soli “conducenti di autobus” anche se
manca nella legge una specifica in tal senso in quanto per “veicolo” si intende comunemente solo in “mezzo
di trasporto”.

Si rileva inoltre che nella stessa posizione classificatoria e cioè la 7.4.4.4.0 la nomenclatura delle professioni
dell’ISTAT inserisce oltre che il “conducente di autobus” anche quello di tram, di metropolitana e di filobus
che conducono veicoli a guida vincolata, i quali pertanto, secondo l’INPS, sono da escludere dal personale
che svolge mansioni usuranti.
Tale interpretazione non sembra trovare fondamento nel testo legislativo e oltretutto è smentita dalla
circostanza che per chi è addetto alla guida di tranvie o filovie è richiesta la stessa patente di tipo “D” e la
carta di qualificazione del conducente (CQC) come per i conducenti degli autobus, seppure integrata da uno
specifico certificato di idoneità.

A causa dell’esclusione dalla categoria dei lavoratori usuranti tali dipendenti non possono accedere alla
pensione godendo dei benefici assicurati ai conducenti di autobus, che pure svolgono mansioni che per
contenuto e per impegno psicofisico sono del tutto analoghe alle loro.

Tali benefici si possono riassumere nella possibilità di accedere alla pensione con un’anzianità contributiva
minima di 35 anni ed un’età minima di 61 anni e 7 mesi, tenuto anche conto che i predetti requisiti sono
congelati sino al 31 dicembre 2026 in base all’art. 1, comma 206, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Un ulteriore vantaggio, seppure in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, è stato offerto ai lavoratori
usuranti che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi ed è quello di poter accedere, ove più
favorevole, sia alla pensione di vecchiaia che a quella anticipata alle stesse condizioni del 2018, senza che
quindi abbia effetto sui rispettivi limiti di accesso l’adeguamento alla speranza di vita che diviene efficace
dal 1° gennaio 2019 (+5 mesi) (art. 1, commi 147 – 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
La situazione sopra rappresentata si è ulteriormente acuita con l’intervento legislativo sui cd. “lavoratori
precoci” (art. 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) che dispone la possibilità per particolari
classi di lavoratori che abbiano lavorato per almeno 12 mesi prima del compimento del 19° anno di età e
che risultino in possesso di contribuzione prima del 31 dicembre 1995, di accedere alla pensione con 41
anni di contributi, anziché i 42 anni e 10 mesi previsti nel 2018 per la pensione anticipata,
indipendentemente dall’età anagrafica.

Una delle classi che può fruire di tale agevolazione sono i “lavoratori usuranti” ai quali per la stessa finalità
sono stati affiancati gli addetti alle cd. “attività gravose”.
Fra queste ultime, ai sensi del D.M. 5 febbraio 2018, con riferimento al settore del trasporto pubblico di
viaggiatori, sono inseriti i conduttori di convogli ferroviari e relativo personale viaggiante (classificazione
Istat: 7.4.1.1) ed i Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marittimi ed acque
interne (classificazioni Istat: 7.4.5.1.0. 7.4.5.2.0 e 7.4.5.3.0).

Restano in modo singolare esclusi anche da quest’ultima disciplina legislativa di maggior favore proprio e
soltanto i conducenti di tram, filobus e metropolitane, mentre vi rientrano gli autisti degli autobus in
quanto ricompresi nei cd. lavori usuranti.
Si è quindi creata una situazione paradossale che vede i conduttori di tram, filobus e metropolitane esclusi,
sulla base di una dubbia interpretazione, dall’accesso ad ogni agevolazione in materia di pensioni, pur
riconosciuta ad altre categorie analoghe di lavoratori.

Si chiede pertanto di intervenire, preferibilmente per via regolamentare, al fine di chiarire che la lettera d),
art. 1, comma 1, del D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 è da interpretare in modo conforme alla voce della
Classificazione ISTAT delle professioni n. 7.4.2.2.0 e pertanto ricomprendendovi oltre agli addetti alla guida
di autobus anche i conduttori di tranvie, filobus e metropolitane, conducenti di veicoli di capienza
complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Inoltre si chiede di decretare ad integrazione dell’art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e
ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del medesimo articolo, di inserire nelle professioni di
cui all’allegato B della legge, ulteriormente specificate nell’allegato A , “i lavoratori appartenenti alla
classificazioni Istat 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus tram e metropolitane”.

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