Sociale

INPS, NASpI: Regole e requisiti per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione

Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
Inps indennità di accompagnamento e ricovero indennizzato in struttura pubblica

Istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (cd. Jobs Act), la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità mensile di disoccupazione a cui hanno diritto i lavoratori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Non rientrano in quest’ambito i gettonatissimi stage, i quali, per la normativa italiana, non sono inquadrati come contratti di lavoro subordinati.

A chi è rivolta?

L’indennità spetta a tutti i lavoratori e alle lavoratrici il cui rapporto di lavoro si è concluso in modo involontario compresi apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato all’interno delle stesse cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione: i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale (per i quali resta confermata la specifica normativa); i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Casi particolari

La NASpI non spetta generalmente ai soggetti dimissionari o il cui rapporto di lavoro si è concluso tramite risoluzione consensuale, salvo eccezioni particolari.

La prestazione a sostegno del reddito verrà concessa, ad esempio, alle madri che durante il congedo obbligatorio di maternità decidano di dimettersi. In questo caso le dimissioni devono essere presentate da 300 giorni prima della data presunta del parto, fino a un anno di vita del bambino.

Un altro caso in cui al soggetto dimissionario può essere concessa l’indennità di disoccupazione sono le dimissioni per giusta causa. Rientrano in quest’ambito, le dimissioni dovute al venir meno delle condizioni per poter proseguire il rapporto: mobbing, molestie sessuali sul luogo di lavoro, mancati pagamenti, comportamento ingiurioso, trasferimento senza motivazione e/o a oltre 50 km dalla residenza del lavoratore. Spetterà comunque all’Inps effettuare le verifiche necessarie.

Requisiti

In linea generale, i tre requisiti per poter accedere alla NASpI sono: contributivo, lavorativo e disoccupazione involontaria. La disoccupazione involontaria avviene quando al lavoratore scade e non viene prorogato un contratto a termine o quando viene licenziato. A livello contributivo, bisogna possedere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni che precedono la data di inizio della disoccupazione. A livello lavorativo si devono avere 30 giorni di lavoro effettuato svolto nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

Come effettuare la domanda?

Per la richiesta dell’indennità di disoccupazione occorre (oltre al possedimento dei requisiti di cui sopra) effettuare una domanda o direttamente sul sito dell’Inps o tramite CAAF presentando la documentazione richiesta attestante i requisiti. L’Inps provvederà alle opportune verifiche e in caso positivo concederà la NASpI tramite comunicazione postale. Tutte le fasi della procedura, comprese le erogazioni mensili saranno visibili sul portale Inps effettuando il login con le proprie credenziali d’accesso.

Come viene calcolata ed erogata la NASpI?

La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni, per un massimo di due anni e riparametrata nel caso di impieghi part time. Nel computo dei quattro anni sono inclusi solo i periodi di lavoro subordinato, pertanto sono escluse formule come lo stage. Ai fini del calcolo della durata non sono computati neppure i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

L’indennità viene erogata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Nel caso di dimissioni per giusta causa sarà erogata a partire dal 38imo giorno.

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese e si maturano i requisiti per poter aderire ad ammortizzatori sociali come l’Assegno di ricollocazione (ADR).

Rispetto agli anni passati, per il 2019 è previsto un aumento della prestazione erogata pari all’1,1%.

Sospensione e decadenza

L’indennità di disoccupazione può essere sospesa in caso di nuova occupazione da parte del lavoratore che ottiene un contratto di lavoro non superiore a sei mesi, ed essere ripresa successivamente. Decade, invece, ad esempio in casi di rioccupazione lavorativa superiore a sei mesi oppure quando il lavoratore non comunica eventuali altri redditi provenienti da un lavoro part time.

La NASpI sarà corrisposta mensilmente e dà luogo a contributi figurativi per tutta la sua durata.

Per approfondimenti sulle varie casistiche si rimanda al sito dell’Inps.

 

 

Benzina 1.739 €/lt Diesel 1.699 €/lt GPL 0.679 €/lt Prezzi aggiornati al 13-12-2023
Raggiungimi