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Velletri, Comunicato sulla definizione agevolata delle entrate comunali

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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il Comune di Velletri comunica che il decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, prevede la definizione agevolata relativamente ai carichi dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione (Equitalia) dall’anno 2000 fino all’anno 2016. La  successiva legge di conversione del 1° dicembre 2016 n. 225, prevede tale possibilità anche alle entrate, anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione (per il Comune di Velletri la Velletri Servizi spa). I Comuni hanno la facoltà di stabilire con proprie deliberazioni, entro il 01/02/2017, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Si porta a conoscenza che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 23/12/2016 è stato approvato l’atto di indirizzo per procedere alla ricognizione da parte della Velletri Servizi Spa dei debiti ancora da riscuotere inerenti le ingiunzioni fiscali notificate ai soggetti debitori dal 2000 al 2016, al fine dell’adozione dei conseguenti atti di questo ente in merito alla definizione agevolata delle entrate comunali prevista dalla richiamata legge.
L’ Amministrazione comunale provvederà nei prossimi mesi ad informare dell‘adozione della deliberazione contenente la disciplina per la definizione agevolata mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Con la suddetta deliberazione questo ente procederà a stabilire:

  1. a) il numero di rate e la relativa scadenza che non può superare il 30 settembre 2018;
  2. b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  3. c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  4. d) il termine entro il quale l’ente o il proprio concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle medesime.

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