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Il Tribunale di Latina reintegra 10 lavoratori della Logistic Bridge di Aprilia

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8 marzo USB sciopero generale

La nota del Sindacato USB (Unione Sindacale di Base).

Con un’importante sentenza il tribunale di Latina ha condannato la Logistic Bridge di Aprilia per attività antisindacale e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro dei dieci lavoratori illegittimamente licenziati per aver aderito allo sciopero generale indetto dall’USB il 25 marzo 2020.

Il Tribunale di Latina reintegra 10 lavoratori della Logistic Bridge di Aprilia licenziati per aver scioperato con USB il 25 marzo

Contro questi illegittimi licenziamenti l’USB, assistita dagli avvocati Riccardo Faranda e Patrizia Angiari, aveva denunciato l’azienda per attività antisindacale e presentato un ricorso ex art. 28 L.300/70.

La sentenza del Tribunale di Latina è particolarmente importante in quanto riafferma il diritto, previsto anche costituzionalmente, dei lavoratori a scioperare per tutelare i propri diritti e interessi e di aderire alle iniziative di sciopero promosse dal sindacato, riconoscendo così anche la legittimità della proclamazione dello sciopero generale indetto dalla Confederazione USB e dall’USB Lavoro Privato.

Altro elemento positivo della sentenza è l’affermazione del principio che sono legittime anche le forme articolate di sciopero, come quello a singhiozzo (effettuato a intervalli frazionati di tempo), a scacchiera (effettuato a gruppi alternati di addetti), o parziale (effettuato solo per una parte della giornata o limitato al lavoro straordinario), riprendendo e riassumendo in tal senso i vari pronunciamenti della giurisprudenza, comprese ripetute sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Nella fattispecie i lavoratori erano stati licenziati per aver aderito allo sciopero alla fine del turno di lavoro, non effettuando lo straordinario richiesto dall’azienda, condotta assolutamente legittima da parte dei lavoratori, come affermato dalla stessa sentenza.

La sentenza chiarisce ulteriormente, riprendendo la Corte di Cassazione, che nel settore privato, non regolamentato dalla L.146/90 (servizi pubblici essenziali), non vi è la necessità di una proclamazione formale o di preavviso ai fini della legittimità dallo sciopero.

La sentenza prosegue evidenziando come quando vi sia una proclamazione di sciopero, non pretestuosa, non sia possibile indagare circa la fondatezza dei suoi motivi, come invece sosteneva la Logistic Bridge.

Il giudice ha inoltre ribadito che la condotta antisindacale si esplicita quando, come nel caso dei 10 licenziamenti, il comportamento aziendale sia anche lesivo della immagine e funzione del sindacato in quanto mina il rapporto e la credibilità tra lo stesso e i lavoratori.

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Quella del giudice di Latina è una sentenza importante che rende giustizia a questi lavoratori, all’USB e riafferma una serie di principi di democrazia sindacale, di diritti dei lavoratori e dello stesso sindacato, ottenuta grazie ai compagni dell’USB di Latina e degli avvocati Faranda e Angiari che hanno svolto lo splendido lavoro che ha consentito di ottenere questa importante sentenza.

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