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CTU e CTP, le differenze e le competenze

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CTU e CTP, le differenze e le competenze

Esistono figure che spesso non vengono ben interpretate, e che in tanti casi vengono confuse, soprattutto nel mondo della sfragistica, ma non solo.

Questo è sicuramente il caso del confronto tra CTU e CTP, due professioni ugualmente importanti, ma che vedono un ruolo differente sia a livello generale, sia nell’ambito della giustizia.

Capire di che cosa si occupino questi due tipi di soggetti potrà essere utile, e potrà eliminare quelle che, in genere, sono le difficoltà maggiori a livello interpretativo.

 CTU e CTP, le definizioni generali

Il primo elemento che bisognerà valutare sarà la differenza fondamentale, e anche la definizione, riferita alle figure in esame.

Si può iniziare dal CTU.

Questo acronimo indica il così detto Consulente Tecnico d’Ufficio, e fa riferimento a quel professionista che si occuperà di lavorare a fianco del Giudice nei processi e nelle valutazioni.

La collaborazione tra il giudice e il CTU è molto stretta, e la figura del consulente è proprio prevista dal Codice di Procedura Civile, all’articolo 61.

A livello generale, il giudice, dopo aver determinato i quesiti che saranno necessari al fine di chiarire le posizioni delle parti, si occuperà anche di sottoporre al CTU le sue domande.

Il Consulente dovrà rispondere ai quesiti utilizzando la sua professionalità, la precisione e l’imparzialità. Alla fine produrrà quella che viene chiamata Consulenza Tecnica d’Ufficio, un documento che conterrà le sue deduzioni e l’elaborazione dei quesiti che gli saranno stati affidati dal giudice.

La consulenza tecnica potrà riguardare davvero moltissimi ambiti diversi, dalla medicina, alla biologia, fino alla psicologia e anche alla sfragistica.

Per consentire di individuare con facilità un consulente tecnico d’ufficio, presso i tribunali sono istituiti gli albi e gli elenchi che, appunto, contengono i nominativi dei consulenti e dei periti.

La seconda figura è quella del CTP, il Consulente Tecnico di Parte.

Come si può capire già dal suo nome, la consulenza che renderà questo professionista non sarà dedicata al Giudice, ma ad una delle parti in causa.

Essenzialmente, la nomina del CTP avviene allo scopo di ottenere un altro parere rispetto a quello del consulente tecnico d’ufficio.

Allo stesso modo, il CTP si occuperà anche di controllare che le operazioni, ad esempio quelle che si riferiscono alla valutazione delle prove, avvengano nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

In questi casi sarà la parte a decidere a quale libero professionista conferire l’incarico di perito o consulente.

Il CTP potrà anche prendere in considerazione la documentazione prodotta dal consulente d’ufficio e fare critiche ed osservazioni specifiche a riguardo.

 CTU e CTP, differenze e somiglianze

Come si è potuto comprendere, quindi, i consulenti tecnici hanno sicuramente un ruolo differente in quelli che possono essere contesti come i processi e, in generale, l’ambito legale.

Tuttavia, per capire ancora meglio i ruoli di questi due soggetti sarà essenziale vedere nel dettaglio le differenze e le somiglianze tra CTU e CTP.

La differenza primaria, che si è già evidenziata, riguarda “l’appartenenza” del consulente: il CTU collabora con il Giudice, quindi è come se fosse un soggetto pubblico, in incaricato della stessa giustizia.

Il CTP, invece, viene incaricato da una delle parti, e sarà, quindi un soggetto che svolgerà la sua attività soprattutto con i privati.

Poi, dal punto di vista dei compiti, si può dire come le attività del CTU e quelle del CTP siano essenzialmente le stesse: il primo, basandosi sul rapporto fiduciario creato con la Corte, ha il compito di supportare il giudice, mentre il secondo affiancherà il consulente nominato dal giudice proponendo osservazioni.

Quindi, entrambi produrranno una consulenza, ma il CTP potrà criticare le conclusioni che saranno state precedentemente raggiunte dal CTU e aggiungere elementi a favore della parte rappresentata.

I consulenti nella sfragistica

Un ambito che sempre di più vede la richiesta della presenza di un consulente è quello della sfragistica.

Questa è una scienza documentaria che si occupa di arrivare alla verità nella vita sociale, ma anche nei processi.

Un consulente che si dedichi alla sfragistica si occuperà, ad esempio, di controllare la veridicità e l’autenticità di un sigillo, di un corpo del reato e così via.

Ecco che, quindi, anche in questi ambiti sono sempre di più i consulenti chiamati a collaborare sia con il giudice sia con le parti.

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