Bandi e concorsi

Concorso per ammissione al 23° corso biennale per 439 allievi marescialli delle Forze Armate

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Concorso per ammissione al 23° corso biennale per 439 allievi marescialli delle Forze Armate

CONCORSO (scad. 22 marzo 2020)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate. (GU n.15 del 21-02-2020)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunita’ tra uomo e donna», a norma dell’art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 –
concernente, tra l’altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l’approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e infermita’ che sono causa di non idoneita’ al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita’ tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata
dall’Ispettorato generale della sanita’ militare il 9 febbraio 2016
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art.
635, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell’idoneita’ incondizionata al servizio militare;

Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice
dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita’
della graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il
quale e’ stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di
protocollo sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare»;
Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Visti i decreti ministeriali del 13 febbraio 2018, concernenti le
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei
Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina e dell’Aeronautica
Militare» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale del 6 aprile 2018, concernente
le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei
marescialli della Marina Militare del personale del Corpo delle
capitanerie di porto» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0106545 del 19 giugno 2019 con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle
assunzioni per l’anno 2020 dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio
2020-2022;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0068833 del 10 settembre 2019 dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli della
Marina Militare per il 2020;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0108410 22 ottobre 2019 dello Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli
dell’Aeronautica Militare per il 2020;

Visto il foglio n. M_D E0012000 0233358 del 13 novembre 2019
dello Stato Maggiore dell’Esercito concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli
dell’Esercito per il 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale;

Decreta:

Art. 1

Generalita’

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il
reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi
marescialli delle Forze armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale (2020 – 2022) per allievi marescialli
dell’Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale (2020 – 2022) per allievi marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il
Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale (2020 – 2022) per allievi marescialli
dell’Aeronautica Militare.

2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’ dei diplomati
delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito,
dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per
i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.

3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con
riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei
requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a
effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.

4. I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del
corrispondente concorso interno della rispettiva Forza armata (ai
sensi dell’art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 6.

5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’
concorsuali previste nei successivi articoli o l’incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne dara’
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra’ valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera’ a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» – e sul portale dei concorsi secondo le modalita’
riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a
concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma
sara’ altresi’ modificato il numero dei posti riservati ai sensi del
precedente comma 2.

6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

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7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi’, la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara’ dato avviso nel sito
www.difesa.it nonche’ nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita’.
Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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