Bandi e concorsi

Concorso per allievi ufficiali alla prima classe dei corsi delle accademie delle forze armate 2020-2021

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CONCORSO (scad. 31 gennaio 2020)

Concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l’anno accademico 2020-2021. (GU n.102 del 27-12-2019)

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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell’Arma aeronautica – ruolo
naviganti e ruolo servizi – e del Corpo del genio aeronautico – ruolo
ingegneri – svolti presso l’Accademia aeronautica;
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali dell’Arma
aeronautica – ruolo naviganti e ruolo servizi – e del Corpo del genio
aeronautico – ruolo ingegneri – presso l’Accademia aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e
infermita’ che sono causa di inidoneita’ ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai
fini dell’idoneita’;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, tra
gli altri, il personale dei Corpi di polizia, la procedura prevista
dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni
e infermita’ che sono causa di non idoneita’ al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art.
635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della predetta legge 12
gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato
generale della sanita’ militare, emanata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante
«Modalita’ tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri
fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice
dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita’
della graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il
quale e’ stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di
protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018,
recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonche’ modalita’ di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare»;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019,
con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato il piano
dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per
l’anno 2020;
Vista la lettera n. M_INF CGCCP Registro Ufficiale U 0083260 del
26 giugno 2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha comunicato il piano dei reclutamenti di personale del
Corpo delle capitanerie di porto autorizzati per l’anno 2020;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0202108 del 25 novembre
2019, con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha garantito la
copertura finanziaria per il reclutamento programmato di allievi
ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno 2020;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 –
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832 – concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino a
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1

Generalita’

1. Per l’anno accademico 2020-2021 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e
aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell’Esercito,
della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri:
a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi
al primo anno di corso dell’Accademia militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi
alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di
allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia
aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di
allievi al primo anno di corso dell’Accademia militare per la
formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura
indicata nelle appendici al bando:
a) agli allievi frequentatori dell’ultimo anno delle Scuole
militari;
b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il parere del
Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti, deve
essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
a), ai sensi dell’art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, al personale in servizio nell’Esercito esclusivamente in
qualita’ di sergente in servizio permanente, volontario in servizio
permanente, volontario in ferma prefissata quadriennale e volontario
in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
d), ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine
di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e
integrazioni.
La riserva di posti e’ soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I posti riservati agli allievi delle Scuole militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi’ come indicate nelle appendici al bando,
saranno devoluti all’altra.
I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza
di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della
graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi con riserva di
accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti
prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti
vincitori non potranno far valere gli esami universitari sostenuti
prima dell’ammissione ai corsi d’Accademia ai fini del conseguimento
della laurea/laurea magistrale prevista al termine del ciclo
formativo.

4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facolta’,
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dai concorsi o
l’incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa ne
dara’ immediata comunicazione, che avra’ valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.difesa.it nonche’ nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al
successivo art. 3 e di cui sara’ dato avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potesta’ di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il
numero dei posti a concorso potra’ subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di
approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso.
Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto
termine, le modalita’ di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni
del presente comma e del precedente comma 4, sara’ altresi’
modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente
comma 2.

7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi’, la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara’ dato avviso nel sito
www.difesa.it/concorsi nonche’ nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le
modalita’. Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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