Lavoro

Programmazione e reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico del comparto AFAM

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Regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (19G00150) (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2019, n. 143

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto
comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l’articolo 2, comma
7, lettera e), il quale demanda ad uno o piu’ regolamenti, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in
particolare, l’articolo 19, comma 01;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 17, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e, in particolare, l’articolo 270;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1,
comma 27;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in
particolare, l’articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del
quale «Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’articolo
1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e
organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della
legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508;
Vista l’informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
ha definito le modalita’ per l’inserimento del personale docente in
apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a
tempo indeterminato e determinato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 aprile 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la
riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di
danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) per Istituzioni, l’Accademia nazionale di arte drammatica,
l’Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali,
gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca;
e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale;
f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari
determinati ai sensi dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro,
che la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
– La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di
danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2. Si riporta il testo dell’articolo 2,
comma 7, lettera e) della medesima legge:
«7. Con uno o piu’ regolamenti emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
(Omissis).
e) le procedure di reclutamento del personale;
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’articolo 19 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.
214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, modificato dal presente decreto, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n.
264:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). – 01. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e’ emanato il regolamento previsto dall’articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
al fine di consentire le relative procedure di assunzione
in tempi utili per l’avvio dell’anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita’ per l’anno accademico 2013-2014 e per gli anni
accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e
2018-2019 fermi restando il limite percentuale di cui
all’articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.
2. Il personale docente che non sia gia’ titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre
anni accademici di insegnamento presso le suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e’ inserito, fino all’emanazione del regolamento di
cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali
utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L’inserimento e’ disposto con modalita’
definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
3.
3-bis. (Abrogato).
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell’ambito del sistema dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta’ finanziarie degli stessi, e’ autorizzata
per l’anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentiti gli enti locali
finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al
comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso
decreto, che devono tenere conto anche della spesa di
ciascun istituto nell’ultimo triennio e delle unita’ di
personale assunte secondo le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta’
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e’
autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri,
definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della
spesa di ciascuna accademia nell’ultimo triennio e delle
unita’ di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari
(Omissis).».
– Il testo dell’articolo 270 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), parzialmente
abrogato dal presente decreto, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 27, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per
la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei
casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed
efficaci.».
– Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2017, n. 130.
– Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 652, 653,
654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2017, n. 302, S.O.:
«652. Al fine di consentire il graduale completamento
del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui
all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo
articolo 22-bis e’ integrato con uno stanziamento di 5
milioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno
2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad
assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si
fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi
gli accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, le
regioni, gli enti locali, le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie
non statali di belle arti, riguardanti processi di
statizzazione gia’ avviati.
653. Al fine di superare il precariato nelle
istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e
coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018,
6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6 milioni di euro
per l’anno 2020, 15,9 milioni di euro per l’anno 2021, 16,4
milioni di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro
per l’anno 2026, 17,5 milioni di euro per l’anno 2027, 18,1
milioni di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2029. A decorrere dall’anno
2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,
utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, in
subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il
personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo
periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
654. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il
turn over del personale delle istituzioni di cui al comma
653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e’
ripartito con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. Nell’ambito delle
procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui
all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e’ destinata una quota, pari ad
almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al
reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato da almeno tre anni accademici.
655. Il personale docente che non sia gia’ titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al
comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini
dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una
delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e
determinato, in subordine alle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento e’
disposto con modalita’ definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
(Omissis).
1146. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016
-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e
2017-2018 ».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia
statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2003, n. 135.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2005, n. 243.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 14 agosto 2018, prot. n.
597, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 655, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le
modalita’ per l’inserimento del personale docente in
apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di
incarichi a tempo indeterminato e determinato, e’
reperibile al link:
/www.miur.gov.it/documents/20182/7348630/DM+n.+597+del+14+a
gosto+2018.pdf/5ee10a63-e4c1-443d-8d78-983c812af648?version
=1.0 .

Note all’art. 1:

– Per i riferimenti alla legge 21 dicembre 1999, n.
508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, vedasi nelle note alle
premesse.
– Si riporta il testo dell’articolo 3-quinquies del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante
Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualita’ del sistema
universitario e della ricerca, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6:
«Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti
didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica). – 1. Attraverso appositi decreti
ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari
entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli
insegnamenti da attivare.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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