Bandi e concorsi

Concorso pubblico per la copertura di 1514 posti di personale nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato e all’INAIL

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CONCORSO (scad. 11 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (GU n.68 del 27-08-2019)

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LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994 di
istituzione della Commissione interministeriale per l’attuazione del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero
per la funzione pubblica e del Ministero dell’interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l’art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione e studi – FORMEZ subentri nei
rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e
18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie
protette;
Tenuto conto che, con nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12479,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro attesta la copertura o l’avvio delle procedure finalizzate
alla copertura delle quote d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della copertura delle predette quote d’obbligo all’atto
dell’assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell’art. 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Tenuto conto, altresi’, che con nota del 24 luglio 2019, prot. n.
11823, l’Ispettorato nazionale del lavoro attesta che, alla suddetta
data, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti atti a coprire
le quote d’obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura
delle predette quote d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere
sugli idonei ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
Tenuto conto, altresi’, che dal decreto del direttore generale
per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il
bilancio – UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
13 marzo 2019, prot. 71, risulta la copertura della quota di riserva
di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche’ il
rispetto degli obblighi di cui all’art. 18, comma 2, della suddetta
legge, ferma restando la verifica della copertura delle predette
quote d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei ai
sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’art. 25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che modificano l’art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto, in particolare, il comma 1-bis dell’art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede, tra l’altro, le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia
di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l’art. 1,
commi 300, 301, 361, 417, 418, 445;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni, converto con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, ed in particolare l’art. 12, comma 7-bis;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo», e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del
lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 41, con cui e’ stata conferita
delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l’organizzazione
e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di ottocentoventidue unita’ di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato nella III Area del personale non dirigenziale,
posizione economica F1, di cui n. 691 con profilo «ispettore del
lavoro», e n. 131 con profilo «funzionario amministrativo giuridico
contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati
dall’amministrazione delegante;

Visto il decreto del direttore generale per le politiche del
personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2019,
prot. n. 248, con cui e’ stata conferita delega alla Commissione
interministeriale RIPAM per l’organizzazione e la gestione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantasette
unita’ di personale da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare
nel profilo professionale di «funzionario area amministrativa
giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati
dall’amministrazione delegante;
Vista la determina del direttore generale dell’Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del 25 luglio
2019, prot. n. 34, con cui e’ stata conferita delega alla Commissione
interministeriale RIPAM per l’organizzazione e la gestione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
seicentotrentacinque unita’ di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato nell’area professionale C, livello economico 1, profilo
amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dettati
dall’amministrazione delegante;
Vista la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio
2019, prot. n. 11808, con la quale si rappresenta di volersi avvalere
della facolta’ di deroga all’espletamento della mobilita’ di cui
all’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165,
prevista dall’art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 25 luglio 2019, prot. n. 12564, con la quale il suddetto
Ministero rappresenta di volersi avvalere della facolta’ di deroga
all’espletamento della mobilita’ di cui all’art. 30 del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall’art. 3, comma 4,
della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 12742, con la
quale si comunica di volersi avvalere della deroga all’espletamento
della mobilita’ di cui all’art. 30 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, prevista dall’art. 3, comma 4, della legge 19
giugno 2019, n. 56;
Vista la nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12480, dell’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con la quale e’ stata effettuata la
comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51340, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita’ ai sesni dell’art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando
che la verifica delle possibilita’ di assegnazione del personale
collocato in disponibilita’ e l’adozione degli atti conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4
del citato art. 34-bis;
Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 11451,
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indirizzata al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con la quale e’ stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51342, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita’ ai sesni dell’art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando
che la verifica delle possibilita’ di assegnazione del personale
collocato in disponibilita’ e l’adozione degli atti conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4
del citato art. 34-bis;

Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 12134, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, indirizzata al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con la quale e’ stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51339, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica che, alla predetta data, nell’elenco del
personale in disponibilita’, non sono iscritte unita’ che rispondono
al fabbisogno di professionalita’ ricercato, fermo restando che la
verifica delle possibilita’ di assegnazione del personale collocato
in disponibilita’ e l’adozione degli atti conseguenziali dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell’art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unita’ di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei
ruoli delle amministrazioni di cui in premessa, per i profili di
seguito specificati e secondo la seguente ripartizione:

Profilo di ispettore del lavoro
Codice CU/ISPL

Seicentonovantuno unita’ per il profilo di Ispettore del lavoro,
Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del
lavoro, di cui n. 64 (sessantaquattro) riservati al personale di
ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Profilo amministrativo/funzionario
area amministrativa giuridico contenzioso
Codice CU/GIUL

Ottocentoventitre’ unita’ cosi’ suddivise:
centrotrentuno unita’ per il profilo di funzionario area
amministrativa giuridico contenzioso, area III – F1, da inquadrare
nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui tredici
riservati al personale di ruolo dell’Ispettorato nazionale del
lavoro, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
seicentotrentacinque unita’ per il profilo professionale
amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, di cui centoventisette riservati al personale di ruolo
dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
cinquantasette unita’ per il profilo di funzionario area
amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III – F1, da
inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e’ riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche’ agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e quelle facoltative, in applicazione
della normativa vigente, nonche’ i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del 50 per
cento dei posti relativi a ciascun profilo. La predetta percentuale
e’ prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in
applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di
riserva facoltativa.

FONTE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/27/19E09939/s4